Art. 2.

      1. L'articolo 85 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 85. - (Divieto di contrarre matrimonio per il beneficiario di amministrazione di sostegno). - Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di contrarre matrimonio».